UNCAI prende atto della replica diffusa da CAI Agromec sull’Albo delle imprese agromeccaniche della Regione Marche e ritiene utile riportare il confronto al testo della legge, evitando contrapposizioni tra organizzazioni. Nessuno contesta il valore del riconoscimento dell’attività agromeccanica a livello territoriale. Il punto sollevato da UNCAI riguarda invece il criterio con cui la legge regionale identifica l’impresa agromeccanica.
L’articolo 2 della legge regionale Marche n. 14/2025 stabilisce infatti che è «impresa agromeccanica» l’impresa individuale o societaria, comprese cooperative e consorzi, che svolge le attività definite come agromeccaniche dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 99/2004. La stessa legge, all’articolo 3, prevede inoltre specificamente requisiti per le imprese iscritte all’Albo che esercitano anche attività agricola, agroalimentare o forestale. «È proprio il testo della legge, non un’interpretazione di parte, a dirci quale sia il problema – osserva il presidente di UNCAI Aproniano Tassinari –. La norma identifica l’impresa agromeccanica attraverso l’attività esercitata. Non introduce invece una distinzione tra l’impresa agromeccanica professionale e l’impresa agricola che svolge anche, verso terzi, attività riconducibili all’articolo 5 del decreto legislativo n. 99/2004».
Poco importa che le disposizioni attuative approvate dalla Giunta regionale lo scorso 31 agosto preveda due sezioni differenziate per tipologia di impresa, agricola o agromeccanica, se poi entrambe le situazioni vengono ricondotte all’interno dello stesso Albo. E poco importa che le disposizioni attuative propongano una definizione di impresa agromeccanica differente da quella dell’articolo 2 della legge regionale e meno “inclusiva”: le norme nazionali distinguono già imprese agromeccaniche e imprese agricole, perché una norma regionale dovrebbe favorire una zona grigia evitando una definizione chiara e non ambigua delle prime?
La questione non riguarda quindi la possibilità che esistano imprese con attività diversificate. È normale che un’impresa agromeccanica possa avere anche terreni propri e che un’impresa agricola possa svolgere attività per conto terzi nei limiti previsti dalla normativa. Il punto è stabilire se queste situazioni debbano essere ricondotte indistintamente alla medesima categoria quando si istituisce un Albo destinato a qualificare le imprese agromeccaniche. «Attività agromeccanica e impresa agromeccanica non sono concetti equivalenti – prosegue Tassinari –. La prima identifica una prestazione; la seconda dovrebbe identificare un’impresa che esercita professionalmente quella attività, con una propria organizzazione, competenza e struttura imprenditoriale. È questa distinzione che, a nostro avviso, deve essere affrontata nella futura disciplina nazionale».
Il decreto legislativo n. 99/2004 definisce l’attività agromeccanica, ma non ha introdotto una disciplina organica della figura professionale dell’imprenditore agromeccanico. È proprio questa lacuna che una legge nazionale sull’Albo dovrebbe colmare.
UNCAI respinge inoltre l’affermazione secondo cui si sarebbe sfilata dal percorso condiviso per arrivare a una disciplina nazionale. «Su questo punto non intendiamo alimentare una polemica a distanza – prosegue Tassinari –. Esistono documenti e comunicazioni che ricostruiscono il confronto tra le organizzazioni. Se CAI Agromec lo ritiene utile, siamo disponibili a renderli pubblici, lasciando che siano i fatti a stabilire chi abbia interrotto il percorso e per quali ragioni».
L’obiettivo di arrivare a una disciplina nazionale omogenea rimane per UNCAI prioritario. Ma una norma nazionale avrebbe poco senso se si limitasse a trasformare in Albo l’elenco di tutte le imprese che svolgono una determinata attività. Dovrebbe invece riconoscere e qualificare una categoria imprenditoriale.
UNCAI non mette in discussione la necessità di dare risposte alle imprese nei territori in attesa di una disciplina nazionale. «Non siamo contrari al riconoscimento regionale della categoria – precisa Tassinari –. Siamo contrari alla possibilità che, in nome di una generica inclusività, si perda la distinzione tra attività e impresa. Siamo infatti convinti che un Albo debba rendere chiaro chi appartiene alla categoria che intende qualificare. La complessità delle realtà aziendali non deve diventare un motivo per rinunciare alla chiarezza delle definizioni».
La questione non è dunque stabilire quale organizzazione abbia ottenuto il risultato più importante. La questione è quale modello di riconoscimento sia più utile e più solido per gli imprenditori agromeccanici e per le istituzioni. E nelle Marche, per la prima volta, c’è un Albo che si allontana dal modello di UNCAI e di altre Regioni. «UNCAI continuerà a lavorare per una definizione nazionale chiara, trasparente e professionalmente qualificante dell’impresa agromeccanica – conclude il presidente dell’Unione Nazionale Contoterzisti –. Su questo siamo disponibili al confronto con tutti. Ma il confronto deve partire dai testi normativi e dalla necessità di dare finalmente un’identità precisa a una categoria imprenditoriale che merita di venire identificata dalla professionalità dei suoi interventi e non genericamente attraverso un’attività che chiunque può svolgere».