23 settembre 2026, UNCAI ha appreso delle riserve espresse da CAI Agromec sul testo della proposta di legge C. 1794, attualmente all’esame del Parlamento. L’Unione ritiene quindi necessario riportare il confronto al merito della proposta: l’istituzione di un Albo nazionale delle imprese agromeccaniche non mette in discussione il diritto delle imprese agricole a svolgere attività connesse, già riconosciuto dall’articolo 2135 del Codice civile e dal D.Lgs. 99/2004. Mira invece a riconoscere e qualificare una realtà imprenditoriale distinta: quella delle imprese che svolgono professionalmente servizi agromeccanici per conto terzi.
«Le attività connesse dell’impresa agricola sono una cosa, l’impresa agromeccanica è un’altra – sottolinea il presidente UNCAI Aproniano Tassinari –. Confonderle non aiuta né gli agricoltori né gli agromeccanici. Mantenere netta questa distinzione serve invece a dare ordine al settore. Ma per farlo occorre definire correttamente l’impresa agromeccanica».
Per UNCAI, il punto qualificante della proposta è la possibilità di definire e individuare l’impresa agromeccanica sulla base della prevalenza economica e professionale dell’attività svolta. «È palese che un’azienda agricola che svolge occasionalmente lavorazioni per terzi rimanga un’impresa agricola: lo stabilisce il Codice civile. Diversa è l’impresa che organizza mezzi, personale e investimenti per fornire professionalmente servizi agromeccanici – prosegue Tassinari –. È una realtà imprenditoriale specifica, che l’ordinamento deve finalmente riconoscere e distinguere, non sovrapporre ad altre categorie né tantomeno cancellare».
La distinzione, osserva UNCAI, è del resto ordinaria nel mondo economico. «Nessuno confonde un agricoltore che occasionalmente vende il proprio trattore con un concessionario autorizzato di macchine agricole, per il quale vendita e assistenza costituiscono l’attività professionale e prevalente. Il fatto che entrambi possano vendere un trattore non li rende la stessa impresa. Lo stesso principio deve valere per i servizi agromeccanici».
«Se, su spinta di CAI Agromec, l’Albo diventasse semplicemente un elenco delle attività che possono essere svolte, perderebbe la sua funzione principale: individuare l’impresa agromeccanica e i requisiti che la caratterizzano – osserva Tassinari –. Le attività connesse sono già riconosciute e tutelate dall’ordinamento. Inserirle nell’Albo delle imprese agromeccaniche non aggiungerebbe una tutela, ma finirebbe per trasformare l’Albo delle imprese in un Albo delle attività». È questa, secondo UNCAI, la questione che emerge anche dal confronto con le diverse discipline regionali. L’Albo nazionale deve rimanere un Albo delle imprese, fondato su una definizione uniforme della categoria e sul criterio della prevalenza economica, senza trasformarsi in un contenitore indistinto di soggetti che svolgono, a diverso titolo, attività agromeccaniche.
Cos’è, in fondo, un Albo nazionale? Non è uno strumento che nasce sul nulla – prosegue Tassinari –. È il riconoscimento ordinamentale che lo Stato attribuisce a una comunità professionale già esistente, radicata nella società, nella storia economica e nella pratica quotidiana. Lo Stato non crea le comunità professionali: le riconosce e ne ordina l’esercizio nell’interesse generale». Per UNCAI, il principio di sussidiarietà deve guidare il legislatore: riconoscere una realtà imprenditoriale che esiste da oltre ottant’anni e darle un ordinamento coerente con la sua specificità. «L’Albo delle imprese agromeccaniche non serve a comprimere la libertà di nessuno. Serve a riconoscere, ordinare e rendere visibile nel sistema italiano una comunità di imprenditori nata già a fine ‘800 che si è unita in associazione da oltre ottant’anni e che svolge una funzione professionale essenziale per l’agricoltura».
UNCAI non intende sottrarsi al confronto con CAI Agromec. Due associazioni nazionali possono avere letture diverse della realtà e il pluralismo associativo è parte della democrazia economica. «Siamo smpre stati disponibili a confrontarci sul testo e sulle formulazioni che possono migliorarne l’efficacia – afferma Tassinari – ma il dialogo deve partire da una distinzione che riteniamo essenziale: le attività connesse sono già riconosciute dall’ordinamento, mentre la comunità agromeccanica attende ancora un proprio riconoscimento ordinamentale. È su questa differenza che occorre costruire un confronto serio».
UNCAI pone inoltre una questione di rappresentanza che ritiene non eludibile. «CAI Agromec rappresenta, per sua stessa configurazione, sia imprese agromeccaniche sia imprese agricole. UNCAI rappresenta invece esclusivamente gli imprenditori agromeccanici. È quindi legittimo chiedere quale sia la composizione effettiva della rappresentanza di CAI Agromec e quale peso abbiano le due componenti quando l’associazione assume una posizione che rischia di bloccare il riconoscimento ordinamentale della sola categoria agromeccanica», afferma Tassinari. «Non chiediamo a CAI Agromec di rinunciare al confronto. Chiediamo che il confronto sia franco e che non si confonda la tutela delle attività connesse, che nessuno mette in discussione, con il riconoscimento dell’impresa agromeccanica come categoria distinta».
UNCAI chiede quindi al Parlamento e al Governo di proseguire il lavoro sulla C. 1794, mantenendo fermi i tre principi che ne costituiscono la ragione: l’Albo deve essere un Albo delle imprese e non delle attività; l’impresa agromeccanica deve essere individuata attraverso la prevalenza economica e professionale della sua attività; le attività connesse delle imprese agricole, già riconosciute dall’ordinamento, devono rimanere estranee all’Albo. «Solo così – conclude Tassinari – il legislatore potrà riconoscere una comunità professionale già esistente senza trasformare il suo Albo in un contenitore indistinto di attività».
«Dare un ordinamento nazionale alla comunità agromeccanica non significa togliere qualcosa a qualcuno. Significa riconoscere ciò che già esiste e fare finalmente chiarezza su chi è impresa agromeccanica, come è già stato fatto con l’impresa agricola», conclude Tassinari.